Firmata l’Ordinanza che proroga l’obbligo di dispositivi di protezione nei contesti più a rischio per la diffusione dell’epidemia da COVID-19. Le indicazioni normative su protezioni, green pass, pubblica amministrazione e vaccinazione.
Attraverso il testo della nuova Ordinanza e le conseguenze del decreto-legge 24/2022, possiamo ricordare alcune delle novità che riguardano le regole di contrasto alla pandemia da COVID-19, valide dal primo maggio.
L’ordinanza prevede dal primo maggio l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratoie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
Per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
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- Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- Mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- Mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Inoltre, continua l’Ordinanza, è previsto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, per gli “utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017″.
In ogni caso nel provvedimento viene comunque raccomandato di indossare i dispositivi di protezione in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Non hanno invece l’obbligo:
- I bambini di età inferiore ai sei anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- I soggetti che stanno svolgendo un’attività sportiva.
Nei luoghi di lavoro privati continuano adessere applicabili i protocolli condivisi.
Utilizzo raccomandato:
- Per il personale che si trovi a contatto con il pubblico e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- Per il personale che svolga la presentazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- Nel corso di riunione in presenza;
- Nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni;
Dunque, ciascuna amministrazione dovrà adottare quelle misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Green Pass e obblighi vaccinali
Dal primo maggio il green pass non sarà più obbligatorio per accedere a luoghi di lavoro pubblici e privati con eccezione delle persone che svolgono una mansione nelle professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa, per i quali resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre.
Nel dettaglio, la certificazione non sarà più necessaria per:
- Palestre e piscine al chiuso;
- Feste e cerimonie;
- Convegni e congressi;
- Discoteche e sale da gioco;
- Cinema e teatro;
- Bar e ristoranti al chiuso;
- Hotel;
- Mostre;