Emanato lo scorso 21/10/2021 il Decreto Legislativo introduce una serie di disposizioni volte a contenere la crescente frequenza di incidenti e morti sul lavoro, con apice nel 2021, fungendo da richiamo in merito all’importanza della prevenzione dagli infortuni sul lavoro e la messa in opera di ogni misura di sicurezza necessaria, considerandoli come argomenti prioritari nelle valutazioni d’impresa.
La messa in atto di tali disposizioni ha un’importanza primaria non solo per le pesanti sanzioni legate ad una loro inadempienza, che possono sfociare nella sospensione dell’attività dell’impresa, ma soprattutto per il messaggio che veicola alla classe dei lavoratori, risollevando la percezione di alcune mansioni più manuali ora messe in cattiva luce dai ripetuti episodi di omessa prevenzione.
In termini ufficiali l’art.13 del D.L. 146 sostituisce interamente l’art 14 del D.L. 9 aprile 2008, n.81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).
A tal proposito il Governo ha optato per una duplice soluzione nella lotta alla diffusa e generalizza insicurezza, introducendo da un lato una rafforzata attività di coordinamento ed ispezione a prevenzione di potenziali situazioni di pericolo, dall’altro il già citato inasprimento delle sanzioni a carico degli inadempienti, applicabili sia alle realtà che non hanno reagito positivamente alle misure del D.lgs. 81/2008, sia a quelle che presentano lavoratori non in regola.
Ulteriore integrazione include il rafforzamento del Sistema Informativo nasone per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), puntando ad una sua messa a regime e ad una maggiore condivisione dei dati e delle informazioni in esso contenute.
L’art.13 prevede inoltre un rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro introducendo, tra le altre, il coordinamento di INL e ASL nella vigilanza in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro a livello provinciale.
Di particolare rilievo la misura che prevede come gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia di prevenzione, allo stesso modo di quanto già accade per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle ASL, vadano a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Conseguentemente all’ampliamento delle competenze attribuite all’INL è previsto un significativo aumento dell’organico, oltre all’investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per garantire al personale la strumentazione necessaria allo svolgimento della propria attività di controllo e vigilanza.
Parallelamente verrà implementato il personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro per raggiungere le 660 unità dal 1° gennaio 2022.
Quali sono le sanzioni previste per gli inadempimenti delle misure introdotte dal D.L. 146/2021?
Primo importante cambiamento riguarda i requisiti necessari per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale inadempiente, per la quale sarà sufficiente la presenza del 10% (non più 20%) di personale “in nero” sul luogo di lavoro, incaricando gli ispettori di adottare le misure senza alcuna discrezionalità.
Allo stesso modo anche le conseguenze agli illeciti in materia di salute e sicurezza saranno immediate, rispondendo alle violazioni prevenzionistiche più gravi individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, estrapolate dalla tabella contenuta nell’Allegato ! al D.L. che sostituisce il riferimento corrispondente al D.lgs. 81/2008.
La sospensione per ragioni di sicurezza viene per esempio adottata in relazione alla sezione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o alle attività svolte dai lavoratori privi di formazione e addestramento, o in assenza dei DPI contro le cadute dall’alto, particolarmente rilevante per il settore degli autotrasporti.
Parallelamente al provvedimento di sospensione dell’attività, l’INL può imporre specifiche misure volte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Su istanza dell’impresa, il provvedimento di sospensione può essere revocato ma, anche qui, sono state introdotte nuovi requisiti e condizioni affinché questo accada:
– regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione);
– accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
– rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.
Per la parte pecuniaria delle sanzioni il D.L. introduce la previsione dell’obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese:
– nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari. Ricordiamo come, finora, la sanzione era pari a euro 2.000, a prescindere dal numero dei lavoratori;
– nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva da pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell’adottando decreto ministeriale e, nelle more, nell’Allegato I al D.lgs. n. 81/2008 con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito.
A tale scopo sono state individuate tre soglie: euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 per ciascun lavoratore interessato, anche qui un inasprimento rispetto alla situazione precedente che prevedeva una sanzione era pari a euro 3.200 indipendentemente dal tipo di violazione accertata.
Ulteriore aggravio prevede che le somme determinate vengano raddoppiate nel caso in cui, nei 5 anni precedenti, la medesima impresa sia stata coinvolta in un provvedimento di sospensione.
Rimane attiva la possibilità di revoca della sospensione con pagamento dilazionato se l’imprenditore, nel rispetto delle altre condizioni richiamate, paga in soluzione immediata il 20% della somma aggiuntiva dovuta, versando la cifra restante entro i sei mesi successivi alla presenza dell’istanza di revoca, con una maggiorazione economica del 5%. in caso di omesso o di parziale versamento dell’importo residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell’importo non versato (art. 14, comma 10, D.lgs. n. 81/2008)
L’imprenditore sospeso che non richiede la revoca e non rispetta la sospensione sarà sanzionato:
con l’arresto fino a sei mesi in caso di sospensione imposta per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
con l’arresto fino a tre mesi, o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, in caso di sospensione per lavoro irregolare
In allegato le slides realizzate dal Ministero del Lavoro per illustrare le misure contenute nel D.L. 146/2021.
D.L. 146/2021 in Gazzetta Ufficiale
Slides del Ministero del Lavoro