In data 20 dicembre 2021 è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute. Il decreto prevede la sostituzione dell’allegato VIII del D.Lgs. 81/2008, aggiornandone il contenuto in confromità con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1832/UE.
Allegato VIII: DPI per testa, udito, occhi, volto e apparato respiratorio
Viene aggiornato l’elenco delle tipologie di dispositivi di protezione individuale per includere i DPI disponibili attualmente e uniformare la terminologia relativa ai DPI.
Queste le attrezzature per la protezione della testa:
- Caschi e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:
- urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;
- impatti con ostacoli;
- rischi meccanici (perforazione, abrasioni);
- compressione statica (schiacciamento laterale);
- rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- rischi chimici;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura).
- Retine per capelli per evitare che i capelli restino impigliati.
Le attrezzature per la protezione dell’udito:
- Cuffie (attaccate al casco, con riduzione attiva del rumore, con ingresso audio elettrico ecc.).
- Tappi per le orecchie (dipendenti dal livello di rumore, ad adattamento individuale ecc.).
Le attrezzature per la protezione degli occhi e del volto:
- Occhiali, maschere e schermi facciali (se del caso con lenti correttive) di protezione da:
- rischi meccanici;
- rischi termici;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
- radiazioni ionizzanti;
- aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologici.
Le attrezzature per la protezione dell’apparato respiratorio:
- Dispositivi per il filtraggio di:
- particelle;
- gas;
- particelle e gas;
- aerosol solidi e/o liquidi.
- Dispositivi di isolamento, anche con alimentazione d’aria.
- Dispositivi di autosoccorso.
- Attrezzature per immersione.
Allegato VIII: DPI per mani, braccia, gambe, piedi, corpo e cute
Elenco di attrezzature e strumenti di protezione di mani, braccia, gambe, piedi, corpo e cute.
Le attrezzature per la protezione delle mani e delle braccia:
- Guanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:
- rischi meccanici;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
- rischi chimici;
- agenti biologici;
- radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
- rischi derivanti da vibrazioni.
- Ditali.
Le attrezzature per la protezione dei piedi e delle gambe e antiscivolamento:
- Calzature (scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d’acciaio ecc.) per la protezione da:
- rischi meccanici;
- rischi di scivolamento;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
- rischi chimici;
- rischi derivanti da vibrazioni;
- rischi biologici.
- Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici.
- Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici.
- Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici.
- Accessori (chiodi, ramponi ecc.).
Veniamo alla protezione della cute (creme protettive) che nell’allegato fa riferimento alle creme per la protezione da:
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
- radiazioni ionizzanti;
- sostanze chimiche;
- agenti biologici;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo).
Si conclude con le attrezzature per la protezione del corpo e le altre protezioni per la cute:
- Attrezzature di protezione individuale contro le cadute dall’alto quali dispositivi anticaduta di tipo retrattile, imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento, dispositivi di assorbimento dell’energia, dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio, dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dell’uso, connettori, corde, imbracature di salvataggio.
- Indumenti protettivi fra cui protezioni per l’intero corpo (tute) e per porzioni di esso (ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna), per la protezione da:
- rischi meccanici;
- rischi termici (calore, fiamme e freddo);
- sostanze chimiche;
- agenti biologici;
- radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;
- radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);
- possibilità di rimanere impigliati o intrappolati.
- Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell’annegamento e ausili al galleggiamento.
- Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore.
Scarica la normativa di riferimento Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.