In questo articolo riassumeremo gli argomenti riguardanti la formazione in videoconferenza e di come si è strutturata nella fase iniziale della pandemia da COVID-19 ed evoluta nel corso di questo anno.
Nel documento che allegheremo sono elencate le modalità e le linee guida della FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA come: requisiti organizzativi, gestionali e tecnici.

Nella bozza del 3 marzo 2021 viene definito il concetto:

“La formazione in videoconferenza sincrona può essere definita come “streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote, tramite piattaforma multimediale di comunicazione”.

Riassumendo si ritiene che sia opportuno che anche per la formazione in materia di salute e sicurezza si possa utilizzare la modalità di erogazione in videoconferenza come equivalente a quella in presenza, a condizione che siano rispettati, da parte dei soggetti formatori, determinati requisiti di carattere organizzativo, gestionale e tecnologico che sono riportati di seguito.

Nel caso di corsi di formazione che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche in cui è necessaria la presenza fisica o l’interazione in presenza con il docente la video conferenza sincrona può essere utilizzata solo per la parte teorica. La modalità in video conferenza non può essere utilizzata ad esempio per:

  • Le prove pratiche, i moduli tecnico-pratici e le verifiche relativi ai corsi di formazione, compresi gli aggiornamenti obbligatori, su l’utilizzo delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
  • La parte pratica dei corsi e la verifica finale di apprendimento relative ai corsi di formazione per coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori, di cui all’allegato XIV del D.lgs 81/08
  • Le prove pratiche, i moduli tecnico-pratici e le verifiche relativi ai corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota ai sensi dell’allegato XXI del D.lgs 81/08
  • Le prove pratiche, i moduli tecnico-pratici e le verifiche relativi ai corsi di formazione per lavoratori addetti alle procedure di revisione, integrazione e 4 apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, di cui al Decreto interministeriale del 22.01.2019
  • I corsi di formazione relativi ai lavoratori designati al pronto soccorso (per l’intera durata del corso)
  • I corsi di formazione relativi agli addetti antincendio per aziende a rischio medio e alto (per l’intera durata del corso)
  • I corsi di formazione specifici previsti dal D.lgs 101 del 2020 attuativo della Direttiva Euratom 2013/59

Il numero max di discenti per ogni corso di formazione è 35, salvo i casi particolari previsti da specifiche normative.
Di seguito nel documento vengono riportati:

  • I requisiti minimi di carattere organizzativo e gestionale che devono possedere i soggetti formatori per l’erogazione di corsi di formazione in video conferenza sincrona.
  • I requisiti tecnologici della piattaforma.
  • Le indicazioni riguardanti le modalità operative per la gestione della didattica in videoconferenza sincrona.
  • I requisiti di conformità al GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Nel documento vengono poi esaminati e prese in considerazione i seguenti argomenti:

  • Requisiti minimi di carattere organizzativo e gestionale;
  • Requisiti tecnologici della piattaforma;
  • Modalità operative per la gestione della didattica in videoconferenza sincrona;
  • Conformità al GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Ma quali sono i vantaggi o le criticità di questa modalità formativa? 

Il principale vantaggio lo si riscontra a livello di diffusione del virus: lo smart working e le videoconferenze hanno contribuito alla limitazione della diffusione di quest’ultimo.
Un secondo vantaggio è dato dall’assenza di spostamenti e trasferte con conseguente risparmio di oneri, sia per quanto riguarda le aziende, sia per i dipendenti.
I vantaggi possono essere riassunti in una maggiore fruibilità e tempestività di erogazione delle informazioni e quindi della formazione.
Tuttavia, la modalità “Videoconferenza” richiede al formatore un maggiore impegno, in primis nel coinvolgimento dei corsisti durante le attività formative.

Qual è la posizione del coordinamento sull’equiparazione della videoconferenza alla formazione in presenza?

Il Coordinamento interregionale ha affrontato il tema partendo dalla considerazione che non esiste una definizione normativa di “videoconferenza”, fatto salvo il riferimento previsto nell’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, in merito alle verifiche di apprendimento finali nei corsi E-learning da effettuarsi esclusivamente in presenza.

Risulta evidente che la videoconferenza sincrona, tenendo in considerazione che la partecipazione sia in remoto contemporanea e documentata di discenti e docenti, è equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula.
È però necessario che le attività formative in questione siamo organizzate mediante sistemi che consentano il tracciamento delle persone collegare alla piattaforma.

Il documento prodotto dall’Inail, riguardante i requisiti minimi di carattere organizzativo, gestionale e contenente indicazioni per la gestione della didattica e per le piattaforme utilizzate, analizza la “Videoconferenza” dando un’elevata importanza anche ai requisiti tecnologici che garantiscono l’efficacia della formazione con un’attenzione anche alla privacy.
Il tema della privacy rappresenta forse il tema più delicato, e complesso, del documento, sul quali le parti sociali hanno richiesto un approfondimento. Rimane in ogni caso chiara la necessità di rispettare le indicazioni previste dal regolamento europeo GDPR 2016/679 sul trattamento dei dati personali.

Quali sono i posso risvolti riguardante il documento INAIL? 

Il documento relativo alle linee guida per la videoconferenza è stato oggetto di un confronto in sede di Commissione Consultativa ex art.6. del D.lgs. 81/08. Le parti sociali hanno ora richiesto un ulteriore confronto alla Commissione Consultativa coordinata dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, anche le Regioni, facenti parti della Commissione Consultativa, forniranno il loro consueto contributo.

Scarica il documento:
LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA