Tra il mese di Settembre e il mese di Ottobre 2022 entreranno in vigore i tre decreti emanati dal Ministero dell’Interno nel cordo del 2021 in materia antincendio.

I tre decreti nel dettaglio sono:

  • DM del 1 Settembre 2021:”Criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai senti dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81″, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021;
  • DM 02 Settembre 2021:”Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81″, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.
  • DM 03 Settembre 2021:”Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81″, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021.

Approfondiamo nel dettaglio le principali novità introdotte da questi tre decreti.

 

DM 1 Settembre 2021 – Decreto CONTROLLI, entrata in vigore 25/09/2023

Il decreto ha l’obiettivo di regolamentare attraverso una modalità più attenta e articolata la gestione degli impianti e attrezzature antincendio, in particolare:

  • manutenzione: aggiornare la qualifica della ditta incaricata alle manutenzioni o attraverso un aggiornamento del contratto o anche attraverso idoneità tecnico professionale prevista nel DUVRI in cui l’impresa dovrà attestare che il proprio personale è in possesso dei requisiti indicati dal decreto in questione;
  • controllo periodico: se non già effettuato, attivazione di un registro dei controlli in cui riportare tutte le manutenzioni e controlli periodici effettuati sui vari impianti antincendio. A titolo indicativo e non esaustivo ricordiamo che oltre agli estintori e gli idranti si dovranno sottoporre ai controlli, secondo le indicazioni del costruttore (e non semestralmente come richiesto dalla “vecchia” norma): le porte tagliafuoco, i sistemi di apertura delle porte di emergenza, le luci di emergenza, i sistemi di rilevazione antincendio, sistema di spegnimento automatico, la segnaletica;
  • sorveglianza: attivazione della sorveglianza interna anche tramite proprio personale istruito, ossia controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio mediante l’uso di liste di controllo predisposte.

Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a Decorrere dal 25 settembre 2023.

DM 2 Settembre 2021 – Decreto SGA, entrata in vigore 4/10/2022

Riguarda una delle principali novità e l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza, che dovrà essere presente nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

Negli ambienti e nei luoghi di lavoro che non rientrano nelle casistiche appena elencate, risulta invece necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il DM stabilisce che il datore di lavoro dovrà effettuare un’esercitazione aggiuntiva nel caso:

  • si adottano dei provvedimenti atti a risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
  • il numero dei lavoratori o l’affollamento dovesse subire un incremento significativo;
  • si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.

 

L’allegato III del DM, stabilisce delle nuove denominazioni dei livelli di rischio incendio delle azienda. In particolare:

  • il rischio basso verrà rinominato “livello 1” e ne faranno parte le aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussitono probabilità di propagazione di fiamme;
  • il rischio medio verrà rinominato “livello 2” e ne faranno parte i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco che non rientrano nelle attività di livello 3;
  • il rischio alto verrà rinominato “livello 3” e ne faranno parte tutte le attività presenti nell’Allegato III, al punto 3.2.2.
Corsi di formazione addetti antincendio

Con il nuovo decreto anche per le attività di livelli 1 (quelle attualmente definitive come attività a basso rischio) diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.

Si modifica anche la frequenza della formazione. Il nuovo decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale.

Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dalll’art. 6 del DM 2 Settembre 2021.

DM 3 SETTEMBRE 2021 – Decreto MINI CODICE, entrata in vigore 29/10/2022

Le principali novità che coinvolgono le aziende introdotte da questo ultimo decreto sono:

  • nuovi criteri per la classificazione del rischio incendio che prevedono due classi – rischio BASSANO e NON BASSO, diversi da quelli previsti per la classificazione degli addetti antincendio;
  • nuovi criteri di progettazione (Mini Codice) degli ambienti  di lavoro delle attività a rischio Basso;
  • i nuovi criteri si applicano alle nuove attività o a quelle che presenteranno modifiche sostanziali;
  • per le attività a rischio incendio Non Bassno, per i criteri di progettazione di rimanda alle Regole Tecniche di Prevenzione Incendi o codice di prevenzione incendio.

 

 

 

 

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