Normativa, definizioni e soggetti coinvolti
Il decreto legge 21 settembre 2021 n.127 (comma 5, articolo 3) stabilisce come i datori di lavoro debbano definire entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche relativamente all’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
Premessa fondamentale è la definizione di Green Pass, o certificazione verde Covid-19, da intendere come “una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l’esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione di questo”.
L’obbligatorietà di tale certificazione varrà dunque per tutti i lavoratori, compresi:
– lavoratori dipendenti
– studi professionali
– lavoratori autonomi
– soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione (stagisti) o di volontariato, anche in forza di contratti esterni, inclusi collaboratori familiari (badanti, baby sister etc).
Le disposizioni in merito all’operatività della verifica indicano l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di definire e trasmettere le modalità di controllo a tutto il personale, applicabili durante l’attività lavorativa all’interno e all’esterno dell’azienda, definendo inoltre i soggetti coinvolti.
Riassumiamo di seguito i compiti e le responsabilità indicati nella procedura:
– Emissione: QSA (Unità qualità sicurezza ambiente) – SPP (Unità Servizio di Prevenzione e Protezione)
– Controllo: SPP – QSA – MC (Medico Competente) – RLS (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza)
– Approvazione: DL (Datore di Lavoro)
– Coinvolgimento: RLS, MC
– Attuazione: DL – IC (Incaricato al controllo)
Modalità operative di controllo
Le diverse fasi di verifica della Certificazione Verde prevedono:
a) il soggetto incaricato al controllo deve richiedere, al momento dell’ingresso, il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde;
b) tale certificato verrà controllato mediate APP “VerificaC19”;
c) l’APP mostrerà nome, cognome e data di nascita del soggetto controllato dell’intestatario;
d) per accertare l’identità dell’interessato al controllo, l’incaricato potrà richiedere un documento di identità valido per confrontare ed accertare la corrispondenza dei dati.
In merito all’ultimo punto è importante sottolineare come l’incaricato non possa procedere a tale verifica se non in caso di evidenti incongruenze tra i dati personali. Nel dettaglio il documento di identità potrà essere richiesto nel caso in cui:
– venga visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa;
– il soggetto risulti avere un’età diversa da quella riportata sul green pass;
– l’incaricato non conosca il nome del soggetto controllato e debba dunque verificarne l’identità mediante documento.
Ritorniamo alle indicazioni operative:
e) L’incaricato consente l’accesso ai luoghi di lavoro all’interessato sprovvisto di Certificazione Verde se quest’ultimo risulta in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale Covid-19, in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute. In tale certificazione saranno presenti le seguenti informazioni:
– Dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
– Dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 – del DECRETO LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 e smi;
– Data di fine validità della certificazione;
– Dati relativi al Servizio Vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19;
– Timbro e firma del medico certificatore, numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
f) L’incaricato al controllo non consente l’accesso all’interessato qualora l’applicazione dia esito negativo nella verifica di validità o l’interessato non esibisca la certificazione richiesta;
g) L’incaricato al controllo non consente l’accesso all’interessato qualora i dati riportati nel certificato verde non corrispondano a quelli indicati nel documento di identità;
h) L’incaricato è tenuto a comunicare al datore di lavoro l’esito negativo della verifica della certificazione verde anche tramite modulistica ad hoc;
l’incaricato non deve effettuare fotografie o copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni verdi.
Si aggiunge inoltre come l’incaricato al controllo non conservi alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni verdi, non possa cedere l’incarico se non per autorizzazione del datore di lavoro e sia tenuto ad informare quest’ultimo in caso di situazioni non previste dalla presente procedura.
L’incaricato al controllo non può altresì richiedere all’interessato:
sono / non sono vaccinati;
se possono vaccinarsi / perché no;
se esiste l’intenzione di vaccinarsi;
motivazioni di qualsiasi natura legate alla scelta.
In tal senso l’incaricato non può indagare in alcun modo sulla natura della certificazione verde presentata dall’interessato in termini di rilascio per vaccinazione, guarigione, test rapido etc. Allo stesso modo non può richiedere l’intenzione/volontà di vaccinarsi per evitare situazioni discriminatorie legate alle differenti convinzioni personali e/o condizioni di salute.
L’obiettivo è quello di tutelare la privacy di coloro che non vogliono/possono vaccinarsi a causa di patologie preesistenti o convinzioni di salute proibitive.
Link al Decreto Ufficiale