La nuova legge 19 novembre 2021, n. 165 relativa alla “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” è stata pubblicata il 20 novembre in Gazzetta Ufficiale parallelamente al testo coordinato (legge di conversione 165/2021).

Tale legge, entrata in vigore il 21 novembre 2021, integra alcune modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del testo originale inserito nel DL 127/2021, aggiungendo alcuni nuovi articoli:
art. 3-bis: Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa;
art. 3-ter: Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale;
art. 3-quater: Misure urgenti in materia di personale sanitario;
art. 4-bis: Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro;
art. 8-bis: Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti;
art. 10-bis: Clausola di salvaguardia;

Approfondiamo ora alcune delle evoluzioni normative relative al green pass in ambito lavorativo.

Metodologie di consegna e controllo del green pass in un logica di semplificazione

Tra le novità più importanti, la modifica dell’articolo 1 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico), con specifico riferimento al nuovo comma 5 dell’art. 9 introdotto dal DL 165/2021 al DL 52/2021.
Tali integrazioni riguardano la possibilità di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, processo attraverso il quale “i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.
Conseguentemente alle modifiche riportate risulterà fondamentale, per ogni attività aziendale, consultare i propri consulenti privacy per definire le modalità di raccolta e conservazione dei certificati verdi in una logica di tutela della privacy dei lavoratori dipendenti.

Aggiornamenti sulla formazione e sui lavoratori in somministrazione

Analogamente a quanto fatto sopra, di seguito vengono riportati i commi dell’articolo 3 con le integrazioni evidenziate, in riferimento all’art. 9 introdotto dal DL 165/2021 nel decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.
– modifica del comma 1, capoverso art. 9-septies – comma 2: “La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione , anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”.
– modifica del comma 1, capoverso art. 9-septies – comma 4: “I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni”.

Scadenza della certificazione verde e campagne di sensibilizzazione

Relativamente a due dei nuovi articoli inseriti dalla legge di conversione, vengono di seguito riportati l’articolo 3-bis in merito alla scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa e l’articolo 4-bis che invita datori di lavoro pubblici e privati a promuovere campagne di sensibilizzazione ed informazione sulla vaccinazione.

Il nuovo articolo 3-bis definisce come “Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».

Analogamente l’art. 4-bis sancisce che “al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”.

Le evoluzioni normative sopra riportate rappresentano un’istantanea di un percorso di revisione legislativa più complesso, la cui attualità e validità sono da considerare in relazione al momento di pubblicazione di questo documento.  Sarà nostra cura fornire ulteriori aggiornamenti in occasione di successivi sviluppi nomativi in merito alla tematica del Green Pass sui luoghi di lavoro.